Art. 1.
(Funzione docente).

      1. La funzione docente, quale funzione rivolta a contribuire allo sviluppo personale e culturale delle giovani generazioni, è una primaria risorsa professionale della Nazione.
      2. La Repubblica riconosce e valorizza la professione dell'insegnante, ne promuove l'immagine e il prestigio e ne garantisce la qualità, attraverso un efficace sistema di reclutamento, la formazione iniziale e continua, la carriera e la retribuzione per merito.
      3. La Repubblica detta le norme che definiscono lo statuto degli insegnanti, secondo i princìpi sanciti dalla Costituzione, nonché secondo i princìpi e criteri stabiliti dall'articolo 2 della presente legge, nel contesto dell'autonomia organizzativa e didattica delle istituzioni scolastiche di cui all'articolo 21 della legge 15 marzo 1997, n. 59, e successive modificazioni, nonché delle norme generali e dei livelli essenziali definiti dalla legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni.